IMPORTANTE – Storica decisione del TAR Lazio del 1 aprile per Militari, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. Rilevati profili di incostituzionalità in 106 provvedimenti di sospensione e di quattro decreti legge e due leggi sull’obbligo vaccinale. Chiesto intervento della Corte Costituzionale.

Con 5 ordinanze del 1 aprile 2022 (numeri 3793. 3805, 3806, 3807 e 3808) il TAR Lazio Sezione Prima Bis, Presidente ed Estensore Dott. Riccardo Savoia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tutti i decreti legge e leggi relativi all’obbligo vaccinale e di ben 106 provvedimenti di sospensione a carico di Carabinieri, Militari, appartenenti a Guardia di Finanza, Polizia e Vigili del Fuoco, oltre a note e circolari basate sulle stesse norme.

In particolare, scrive il TAR Lazio: “Vista l’ordinanza 22 marzo 2022 n.351 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni di legittimità lumeggiate dedotte anche nel presente ricorso;
ritenuto pertanto necessaria la riconvocazione del Collegio nella camera di consiglio del 22 marzo u.s., onde assumere le determinazioni conseguenti; considerato che nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanza Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa;

tale esegesi, inoltre, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali sia a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità, dall’altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quelli a quo);

ritenuto conseguentemente di sospendere il giudizio sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ultimo provvedimento della Corte costituzionale che definirà il giudizio relativo alla questione rimessa al vaglio del Giudice delle leggi dalla predetta ordinanza;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) sospende il giudizio in epigrafe rinviando la causa per la delibazione dell’istanza cautelare alla prima camera di consiglio successiva alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ultimo provvedimento della

Corte costituzionale che definirà il giudizio relativo alla questione rimessa al vaglio del Giudice delle leggi dalla predetta ordinanza”.

Secondo l’avvocatessa Giulia Monte, che ha seguito il ricorso dei militari sospesi a seguito dell’obbligo vaccinale covid, il TAR con questi nuovi storici provvedimenti ha ritenuto superato l’orientamento negativo del Consiglio di Stato sulla base del nuovo orientamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che fa emergere importanti profili di incostituzionalità delle norme sull’obbligo vaccinale.

“Il TAR Lazio 1^ Sezione bis con l’ordinanza di ieri ha rimesso il giudizio alla Corte Costituzionale, per il personale militare sospeso per non avere assolto all’obbligo vaccinale per il COVID 19. Il SIULM attenderà con fiducia il pronunciamento della Suprema Corte. Ringraziamo lo studio legale Monte e i colleghi del sindacato ITAMIL che si sono anch’essi prodigati per l’organizzazione iniziale di questo ricorso e quanti hanno creduto in noi”. Così il sindacato SIULM commenta la decisione del Tar Lazio, diffusa ieri dall’agenzia Dire, che sul caso dei militari sospesi a causa dell’obbligo vaccinale Covid19 ha rimesso la decisione alla Corte Costituzionale.
“Ricordiamo, che già nel mese di febbraio il citato tribunale Amministrativo aveva accolto le istanze dei ricorrenti iscritti al SIULM- 
scrive il sindacato ricostruendo la vicenda legale– difesi dall’avvocato Giulia Monte, per l’annullamento dei provvedimenti di sospensione dall’attività lavorativa che erano stati emanati dai datori di lavoro o autorità delegate, in virtù della circolare dello Stato Maggiore Difesa che disciplinava quanto deciso dal governo con il Decreto Legge n. 172, poi convertito in legge. Lo studio legale aveva allora notificato il decreto del TAR Lazio al Ministero della Difesa e agli Enti dei ricorrenti per dare tempestiva esecuzione allo stesso. Tuttavia dobbiamo lamentare una disparità di trattamento perpetrata nei confronti del personale militare delle diverse Forze Armate. Infatti, risulterebbe che tra i ricorrenti, quelli appartenenti all’Esercito sono stati tempestivamente reintegrati in servizio con il pagamento degli emolumenti economici previsti. Purtroppo, la stessa cosa non è avvenuta per alcuni colleghi delle altre FF.AA. che sono stati richiamati in servizio solo il 25 marzo a seguito dell’approvazione del D.L. del 24 marzo 2022”. A tal proposito “è’ intendimento del SIULM- conclude il comunicato stampa– scrivere al ministro della Difesa Lorenzo Guerini e al Capo di SMD Amm. Giuseppe CAVO DRAGONE, affinchè venga sanata questa grave sperequazione, riconoscendo, in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, il diritto al pieno trattamento economico a decorrere da febbraio per tutti i ricorrenti”.

Di seguito i link con i testi integrali delle Ordinanze TAR Lazio Sezione Prima Bis pubblicate il 1 aprile 2022 n. 3793, 3805, 3806, 3807, 3808.

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