VIVERE IN LIBERTA’

Statuto

Associazione “Vivere o Sopravvivere?”

STATUTO

STATUTO

dell’Associazione “VIVERE O SOPRAVVIVERE?”,

costituita in data 01 settembre 2021

Art. 1) Sede

L’Associazione ha sede in Comune di Monfalcone via Terenziana 53

Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L’Associazione è apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

  1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  2. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  3. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nel solco della Costituzione R.I., nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.

Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo.

Gli associati si distinguono in:

  • “soci simpatizzanti”: non hanno diritto di voto e la carica si ottiene mediante il versamento della quota associativa
  • “soci sostenitori”: ottengono il diritto di voto dopo 2 (due) anni di attività come soci simpatizzanti, dietro domanda motivata e sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Consigliere non sono compatibili con partiti, movimenti, liste civiche di sorta che partecipino ad elezioni. Qualora dovesse verificarsi la predetta circostanza, vi sarà l’immediata decadenza del mandato della carica ricoperta in quel momento.

Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.

La quota associativa deve essere versata nella misura stabilita dall’Organo Amministrativo all’atto della presentazione della domanda.

La quota associativa va versata annualmente entro il giorno 31 del mese di gennaio.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

[ Art. 4) Volontari

L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto.

Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 31 (trenta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Art. 6) Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

– di frequentare i locali dell’Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell’apposito Regolamento;

– di partecipare all’assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione;

– di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I soci hanno il dovere:

– di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;

– di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

– di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;

– di svolgere le attività associative preventivamente concordate;

– di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell’Organo Amministrativo, approvata dall’Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Le spese non possono eccedere la disponibilità di cassa e l’associazione non si assume la responsabilità per eventuali crediti contestati di terzi e in ogni rapporto, sia commerciale che di servizi, verrà fatta presente questa clausola.

La qualifica di socio si perde per:

– dimissioni;

– per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;

– per mancato pagamento della quota associativa o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.

L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo.

Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione sono di regola gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

Art. 7) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.

Art. 8) Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) Collegio dei probiviri

Art. 9) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L’assemblea degli associati:

– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo

– approva il rendiconto di esercizio;

– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;

– approva i regolamenti;

– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;

– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;

– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, esposto presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello in cui l’assemblea deve tenersi o inviato almeno 15 giorni prima dell’assemblea ad ogni associato a mezzo di sms, mail o pec che dovranno essere confermati anche mediante la stessa modalità dal destinatario in modo che sia garantita la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.

L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno 2 (due) anni, esclusi i probiviri. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 1 (una) delega.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

– convocare l’Assemblea degli associati;

– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;

– redigere il rendiconto di esercizio;

– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;

– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;

– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;

– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

– promuovere e organizzare gli eventi associativi;

– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;

– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell’ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

Art. 11) Presidente dell’Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 12) Collegio dei probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri che agiscono, su richiesta del Consiglio Direttivo, come organo imparziale di risoluzione delle controversie relative all’applicazione delle norme statutarie e regolamentari. Le decisioni dello stesso assumono carattere definitivo e vincolante per i soci quale conseguenza dell’adesione. In caso di adozione del provvedimento di espulsione la delibera assume carattere definitivo e vincola la conforme esternazione del Comitato Direttivo a cui spetta verificare esclusivamente la regolarità della procedura. Il Collegio è designato dall’Assemblea, per la stessa durata del Comitato Direttivo, tra persone di comprovata conoscenza giuridica ed imparzialità di giudizio. Le ipotesi di intervento e le regole di procedura sono stabilite nell’eventuale regolamento.

Art. 15) Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

In particolare l’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote sociali annuali dei soci;

c) eventuali contributi volontari dei soci;

d) eventuali contributi volontari dei terzi;

e) eventuali contributi versati dai soci che partecipano alle iniziative organizzate dall’associazione;

f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;

g) rimborsi derivanti da convenzioni;

h) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;

i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;

j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;

k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.

In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 16) Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 17) Rendiconto economico-finanziario

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un rendiconto di esercizio o rendiconto economico-finanziario redatto nei modi di Legge. Da esso devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la sua approvazione, di modo che tutti gli associati possano prenderne visione.

Art.18) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Luogo San Canzian d’ Isonzo, data 01/09/2021

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