Giudice di Brescia. Reintegro assegno alimentare docenti e rimessa atti corte costituzionale.

C’è un Giudice a Brescia!
Oggi il Giudice del Lavoro di Brescia ha accolto, in via cautelare di urgenza,
la domanda subordinata di pagamento dell’assegno alimentare per un
gruppo di insegnanti. Si tratta della prima pronuncia in tal senso per il comparto
scuola.
Contestualmente, il Giudice ha sollevato la questione di costituzionalità,
evidenziando che, per effetto della privazione di ogni retribuzione a seguito della
sospensione ai sensi dell’art. 4-ter DI 44/2021, “i docenti perdono ogni possibilità
di far fronte alle esigenze basilari della vita non potendo fare affidamento su alcuna forma
di sostegno economico per un periodo temporalmente rilevante (ad oggi fino al 15 gingno 2022 per
gli ultracinquantenni e comunque sino al mese di gingno 2022 anche per gli infracinquantenni
computandosi i 6 mesi dalla data del provvedimento di sospensione). Né tale lesione appare
giustificata dalla finalità di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nella erogazgione delle prestazioni di cura e di assistenza”
ex art. 4 co. 1 D.L 44/2021 nell’ambito di una situazione emergenziale, in quanto le
conseguenze che esso implica nella sfera del dipendente non vaccinato (via via
irrigidite a seguito delle modifiche apportate dall’originaria formulazione) appaiono
eccessivamente sproporzionate e
considerazione degli altri valori costituzionali coinvolti tra cui la dignità della
persona umana. Come noto il diritto al lavoro costituisce una delle principali
prerogative dell’individuo su cui si radica l’ordinamento italiano che trova protezione
nell’ambito dei principi fondamentali della Carta Costituzionale e che viene tutelato non solo in
quanto strumento attraverso cui ciascuno può sviluppare la propria personalità (potendo così
concorre al progresso materiale e spirituale della società), ma innanzitutto in quanto costituisce
il mezzo per assicurare alla persona ed al rispettivo nucleo famigliare attraverso
la giusta retribuzione il diritto fondamentale di vivere un’esistenza libera e
dignitosa;
la disposizione in esame si pone in contrasto anche con l’art. 3 della Costituzione
in quanto, a fronte di una condotta non integrante illecito né disciplinare né penale e che riguarda
una fattispecie introdotta in una fase emergenziale ed in un contesto del tutto eccezionale, nega ai
docenti non vaccinati persino la corresponsione di quelle indennità, quale è l’assegno alimentare,
generalmente riconosciute dall’ordinamento per sopperire alle esigenze alimentari del lavoratore
sospeso anche laddove quest’nltimo sia coinvolto in procedimenti penali e disciplinari per fatti di
oggettiva gravità posto che ciò genera un’ irragionevole disparità di trattamento nei confronti dei
soggetti che hanno posto in essere condotte che, proprio per previsione legislativa, sono esenti da alcun
tipo di rilievo.”
Riteniamo che la pronuncia sia ineccepibile dal punto di vista giuridico e dimostri
che l’unica strada per tutelarsi di fronte agli abusi del Govemo e del Legislatore sia
quello di procedere per le vie giudiziarie.

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