Estensione obblighi vaccinali super green pass per OVER 50

ESTENSIONE OBBLIGHI VACCINALI E SUPER GREEN PASS PER OVER 50

DECRETO N. 1/22 DEL 6.1.22 – PUBBLICATO IL 7.1.22 IN VIGORE DAL 10.1.22

Obbligo vaccinale.

  • Chi compie 50 ANNI ENTRO IL 15.6.22, italiano o straniero residente in Italia, dal 1 febbraio è obbligato alla vaccinazione anti-covid compreso il richiamo. Giungerà comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio dall’Agenzia delle Entrate a cui rispondere entro 10 giorni indicando eventuali esoneri, differimenti o motivi ostativi, poi Agenzia Entrate emette sanzione di € 100,00 secondo il procedimento tipo multe INPS immediatamente esecutive (ricorso al Giudice di Pace)
  • La sanzione una tantum scatta: a) se al 1 febbraio non si è iniziato il ciclo vaccinale, b) se dopo il 1 febbraio non completano il ciclo vaccinale secondo le tempistiche compreso il richiamo
  • Esonerati :

1. a) in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche

documentate,

b) attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore,

c) nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti

SARS-CoV-2;

2) l’infezione da Sars-Cov-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile  prevista  sulla  base  delle circolari del Ministero della salute. (al momento pare possibile ottenere il differimento da 120 a 180 giorni).

Estensione GP rafforzato sui luoghi di lavoro.

  • Per chi compie 50 anni entro il 15.6.22 per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15.2 è necessario il possesso del certificato verde rafforzato rilasciato esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.
  • Le verifiche delle certificazioni sono effettuate dai datori di lavoro pubblici e privati che,  considereranno il lavoratore senza SPG assente ingiustificato, senza retribuzione od altro emolumento e con conservazione del rapporto di lavoro (per inciso, i lavoratori assenti ingiustificati non maturano per il periodo di assenza dal lavoro la quota di tredicesima e quattordicesima ove prevista contrattualmente, nè giorni di ferie e permessi). Questo fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022 (data di fine “presunta” dell’obbligo medesimo).
  • L’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione è sanzionato con atto del Prefetto da 600 a 1.500 € e potrebbe avere conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
  • I lavoratori  esentati dall’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

Note:

Nel provvedimento nessun articolo è dedicato allo smart working: il lavoro agile viene però caldamente incoraggiato dalla circolare 5 gennaio del Ministero del Lavoro e della Pubblica amministrazione.

A leggere in modo puntuale la normativa tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi devono essere muniti di certificato verde per lavorare, con la precisazione che la norma obbliga i datori di lavoro a controllare i dipendenti ma nulla dice in merito al controllo dei lavoratori autonomi / titolari di azienda /datori di lavoro. Avevo letto nei chiarimenti del governo che il datore di lavoro deve essere controllato dal dipendente delegato! Quindi non so se è il caso di lasciare questo suggerimento….

Ulteriormente la norma spiega che solo il Prefetto può irrogare le sanzioni e pertanto le Forze dell’Ordine se dovessero voler accertare l’assenza di certificazione dovrebbero redigere una relazione al Prefetto perchè irroghi la sanzione. Viceversa devono rammostrare la delega già ricevuta dal Prefetto ad emettere le sanzioni. Nel caso ciò si verifichi chiedete copia del verbale, non firmatelo e rivolgetevi ad un avvocato perchè depositi una memoria in vostra difesa.

Ricordare che i luoghi di lavoro sono privati (tranne quelli sottoposti ad autorizzazioni e licenze di pubblica sicurezza) e le forze dell’Ordine possono accedervi solo con mandato o autorizzazione del datore di lavoro.

Non si può essere considerati assenti ingiustificati  in tutti i casi in cui non si stanno svolgendo le mansioni lavorative per malattia, congedi, aspettative, precedenti  all’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale.

Alcuni legali ritengono si possa agire per ottenere:

a) assegni nucleo familiare – in presenza di figli-,

b) assegno alimentare per i dipendenti pubblici (art 82 del D.P.R. n. 3/1957).

La questione non è certa ma è consigliabile fare quanto possibile per richiedere queste indennità (la prima di competenza dell’INPS, la seconda dei sindacati in quanto disposta dall’Autorità che ha dichiarato la sospensione).

Quando, all’esito del procedimento sanzionatorio, dovesse giungere l’avviso di addebito, che è immediatamente esecutivo,  opporsi secondo i facsimili che saranno pubblicati.

NB: potrebbe essere utile accedere alla piattaforma del fascicolo sanitario elettronico (in FVG Sesamo) e negare il consenso al trattamento dei propri dati, in particolare all’uso e trasmissione di questi o meglio ancora revocare il fascicolo sanitario elettronico (consapevoli tuttavia che si impedisce in questo modo la condivisione di informazioni sulla propria salute ad eventuali sanitari E’ sensato pensare che l’Agenzia delle Entrate trarrà da quel registro le informazioni per inviare le “multe”, ma ovviamente non sarà l’unico canale.

Informatevi e valutate la proposizione di denunce penali, precompilate da avvocati e da consegnare ai carabinieri e/o l’adesione a ricorsi civili per denunciare l’incostituzionalità delle norme, specialmente per vicende accadutevi personalmente di discriminazione, ricatto, minaccia, diffamazione, violenza privata.

AZIONI A SCOPO DIFFERIMENTO VACCINAZIONE E/O AZIONE GIUDIZIALE (possono essere assunte tutte o solo alcune a seconda della condizione di ciascuno e della propria sensibilità)

1. valutare con il medico di medicina generale (e/o medici specialistici) il proprio stato di salute e l’eventuale compatibilità con l’inoculazione (se possibile farsi prescrivere accertamenti e visite specialistiche [facsimile n. 1]). Con le ultime modifiche il medico curante che può rilasciare attestazione di omissione o differimento è anche colui che non ha aderito alla campagna vaccinale (facsimile n. 2).

2.  chiedere al proprio medico curante a) delucidazioni in merito al consenso informato b) l’ostensione della prescrizione medica (facsimile nr. 3 e 4)

3. presentarsi all’HUB vaccinale con un testimone (persona di fiducia o ricorrere a registrazione) per chiedere delucidazioni in merito al consenso informato (metodi avvocati Holzsein e Fusillo, vedi questo video esempio https://rumble.com/vs4ej3-centri-vaccinali-in-tilt-se-esercitiamo-i-nostri-diritti.html) lasciamo?

4. in ogni caso compilare correttamente il consenso informato barrando “non so”, inserendo le proprie patologie, allegando eventuali esami diagnostici, facendo firmare il sanitario vaccinatore

5. subire la sospensione, inviare diffida con messa a disposizione (fac simile n. 5) e valutare ricorso giudiziario.

Questi materiali vengono messi a disposizione dai legali che collaborano con l’associazione Vivere o Sopravvivere. Eventuali diffide che debbano essere inviate personalmente dall’avvocato avranno il costo di € 30,00 per i soci di Vivere o Sopravvivere ed € 70-100,00 per gli altri (a seconda del grado di personalizzazione).

PER EVENTUALE RICORSO AL GIUDICE

– se ci sono urgenti motivi di pericolo informare l’avvocato (es. unica paga in famiglia, problemi di salute, comportamenti discriminatori del datore di lavoro)

– cercare di compiere tutti i passaggi della procedura sopra descritta (ogni passaggio e documento costituisce una prova dell’infondatezza dell’obbligo vaccinale)

– raccogliere e predisporre per la consegna all’avvocato i seguenti documenti: buste paga (evidenziando gli ammanchi), provvedimento di sospensione, eventuali comunicazioni circolari del datore di lavoro/dirigente/responsabile, elenco e documenti proprie spese fisse (che possano descrivere il proprio stato economico)

In linea generale l’importo dovuto per spese di giustizia in caso di ricorso varia da € 43,00 ad € 259,00 (da verificare caso per caso poiché sotto una certa soglia di reddito c’è esenzione), il compenso dovuto all’avvocato è secondo le tariffe pari almeno ad € 1.500,00 (in assenza di testimoni e consulenze tecniche altrimenti € 2.500,00). Importo che in caso di vittoria viene rimborsato dalla controparte; in caso di soccombenza saranno dovuti gli importi per le spese di controparte. Per i soci di Vivere o Sopravvivere sarà richiesto un acconto di € 300,00, per gli altri la contrattazione sarà specifica con il legale incaricato (salva la possibilità di fare ricorso al Patrocinio a Spese dello Stato per redditi ridotti).

Allo stato è molto difficile ipotizzare gli esiti di eventuali cause, essendovi state molte pronunce che hanno avvallato le scelte governative in considerazione del momento. Comprendiamo le ragioni di chi voglia essere tutelato anche davanti all’Autorità Giudiziaria e condividiamo la battaglia culturale, ma la decisione di intraprendere le vie legali e il limite fino al quale spingersi dipende dalla sensibilità, dal coraggio, dall’interesse e dalle possibilità di ciascuno.

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