Carissimi resistenti,
di notte, com’è giusto che sia quando si fa una cosa della quale vergognarsi, è stato pubblicato in G.U. l’ultimo decreto sul green pass di cuiallego copia in estratto dalla G.U..
Il decreto prevede quanto segue:
1) estensione del green pass al personale pubblico. ovvero i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.i i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, dipendenti delle c.d. agenzie di regolazione.2) estensione del green pass agli uffici giudiziari, ma solo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie (che erano già compresi nell’art. 1),ma non per gli avvocati ed i consulenti privati. Da notare che per i soli magistrati la mancanza del green pass costituisce illecito disciplinare e la cosa sembra assurda nonché una grave violazionedella loro libertà. La circostanza ci tocca direttamente: quando si incide sulla libertà del magistrato, si incide direttamente sulla libertà di tutti i cittadini. La definizione degli illeciti disciplinaridei magistrati è di pertinenza del CSM, organo di rilevanza costituzionale.
3) estensione del green pass all’intero settore privato: l’obbligo è previsto per “a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privata”, anche per gli stage e addirittura per il volontariato se svoltonei luoghi di lavoro. La verifica può essere fatta anche a campione. La sospensione garantisce il posto di lavoro. Questa norma mi sembra soffrire di ottimismo normativo, ovvero dell’illusione che bastiemanare una legge perchè tutti vi si adeguino spontaneamente. L’Amministrazione non ha la possibilità di far rispettare questa normativa, soprattutto quando – come si vedrà – molti esponenti delle forze dell’Ordine verranno sospesi per mancanza di green pass. Un pò più problematico è il discorso con le grandi aziende che, ovviamente, saranno assai solerti nell’applicare questa legislazione indegna.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.I datori di lavoro devono definire entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, pena il solito verbale di illecito amministrativo.
Nella prossima comunicazione verranno esposti i ricorsi ed i contenziosi strategici che andremo ad intentare: non possiamo più permetterci di inseguire l’avversario, ma dobbiamo cominciare afare qualche mossa per mettere in grado la magistratura di decidere nel senso giusto.
Un caro saluto a tutti.
Vincenzo La BroccaA.R.C.A.