ai sensi del decreto legge n. 24 del 24.03.2022
- dal 25.03.2022 si può rientrare al lavoro con il solo certificato verde Covid base ferma restando la sanzione amministrativa di € 100,00;
- l’obbligo permane per tutti sino al 15.06.2022 tranne per i sanitari e i lavoratori delle strutture socio-sanitarie per cui l’obbligo è prorogato sino al 31.12.22;
- suggeriamo di inviare immediatamente una formale comunicazione (pec, raccomandata o in subordine e-mail) per mettere a disposizione la propria attività lavorativa (onde evitare contestazioni di assenza ingiustificate).
Si noti che
- nella norma non è scritto una data dalla quale rientrare per cui parrebbe (e molti enti così hanno interpretato) che la possibilità sia immediata;
- per il mondo della scuola è prevista di nuovo una specifica procedura di accertamento dell’inadempimento e l’obbligo per il dirigente di assegnare il docente inadempiente ad attività di non contatto con gli studenti.
Per i sanitari
- è espressamente stabilito che la guarigione comporta la cessazione temporanea della sospensione sino a scadenza termine differimento vaccinazione (secondo le circolari del Ministero Salute: 4 mesi dalla guarigione al momento), il rientro è stabilito su istanza dell’interessato all’Ordine di Competenza.
Il Team Legale di VoS